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IL RENT TO BUY DI AZIENDA

Scarni se non del tutto assenti sono i riferimenti legislativi per le operazioni di rent to buy di azienda.

Il rent to buy di azienda è quel contratto che, in un procedimento finalizzato alla compravendita del complesso aziendale, permette di ottenere l’immediato godimento dell’azienda a fronte del pagamento di un corrispettivo (canone) e di un differimento del passaggio di titolarità dell’azienda stessa.

Questo schema negoziale permette, da un lato, di ottenere il godimento e la disponibilità (detenzione) dell’azienda, rimandando ad un momento successivo l’acquisto definitivo della stessa, recuperando in tutto o in parte le somme versate quale immediata utilizzazione dell’azienda, imputando tali somme a corrispettivo dell’acquisto e, dell’altro, riguardo al potenziale venditore, la possibilità per questo di riuscire ad individuare i possibili acquirenti dell’azienda, mettendo immediatamente a reddito l’azienda stessa.

Il contratto ha normalmente una fase triennale di affitto ed una successiva cessione; lo schema più utilizzato è quello che sfrutta il collegamento negoziale tra un contratto d’affitto d’azienda ed un preliminare di compravendita oppure, in alternativa, un’opzione di acquisto.

Lo schema ricalca comunque quello del rent to buy immobiliare, cioè la fase dell’affitto funge anche da accantonamento del prezzo di cessione.

In genere, è previsto il versamento di una caparra pari al 25/30% del valore totale dell’operazione, l’accantonamento, ai fini della cessione, del 70% del canone mensile pagato, e l’operazione viene costruita in modo che il cessionario dovrà versare all’atto della cessione il rimanente 50%.

Nel corso del periodo di durata dell’operazione, non è possibile che venga trasferito un mero godimento, ma è necessario che il cessionario assuma un obbligo attivo di gestione.

Il rent to buy di azienda è un contratto che può essere utilizzato ai fini di una corretta successione generazionale dell’impresa a base famigliare.

Dal punto di fiscale, si rilevano due situazioni diverse, in funzione del fatto che l’acquisto dell’azienda, al termine del periodo di affitto, sia un obbligo oppure un’opzione: nel caso di obbligo d’acquisto, la fattispecie è disciplinata dall’art. 109 c. 2 lett. a) del D.P.R. 917/86; invece, nel caso dell’opzione di acquisto, gli effetti fiscali dell’operazione sono posticipati all’atto della vendita.

Per quanto riguarda i canoni di affitto d’azienda, pagati dal soggetto che acquisterà l’azienda, sono costi sostenuti per il godimento di beni di terzi e, in quanto tali, deducibili dal reddito d’impresa.

Quindi, riassumendo, si può dire che il vantaggio principale di un contratto di rent to buy è la possibilità, per il cedente, di trovare un maggior numero di potenziali acquirenti; il rischio è rappresentato dalla possibilità che l’azienda non venga acquistata, al termine del periodo di “rent”, dal conduttore oppure egli interrompa il pagamento dei canoni periodici, determinando la risoluzione del contratto, comportando un danno (lucro cessante e/o danno emergente).

                                                                                                                                                              Lo Studio Percivati Commercialisti