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RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA DI SOCIETÀ ESTERE – ASPETTI FISCALI – VALENZA AI FINI IVA

Il soggetto non residente che cede beni o presta servizi a soggetti privati e/o soggetti che si comportano come tali (esempio: Enti non commerciali), nel caso in cui non abbia una stabile organizzazione in Italia oppure non sia identificato direttamente, ex. art. 35-bis DPR 633/72, è obbligato ad avere un rappresentante fiscale in Italia di Società Estere, ovvero di ditte individuali od altri soggetti IVA per adempiere al pagamento dell’IVA.

Il Rappresentante Fiscale in Italia di Società Estere può essere una persona fisica o una persona giuridica residente nello Stato; esso, inoltre, può rappresentare più soggetti non residenti.

PROCEDURA NOMINA RAPPRESENTANTE FISCALE DI SOCIETA' ESTERE:

- atto pubblico, redatto dal Notaio o scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate [art. 1 c.4 DPR 441/97]

- il soggetto non residente (rappresentato) deve comunicare ai suoi clienti-fornitori la nomina del rappresentante fiscale (c.d. Comunicazione di nomina)

La nomina del rappresentante fiscale deve avvenire anteriormente alla prima operazione.

ADEMPIMENTI:

il Rappresentante Fiscale in Italia di Società Estere deve ottemperare a tutti gli adempimenti previsti per i soggetti residenti, tra i quali: registrazioni contabili, liquidazioni IVA, comunicazione e dichiarazione IVA

RESPONSABILITA':

il Rappresentante Fiscale in Italia di Società Estere risponde in solido con il soggetto non residente (rappresentato) degli obblighi derivanti dalle norme in materia di IVA, quali: obbligo di fatturazione delle fatture attive, obbligo di registrazione delle fatture emesse-ricevute, obbligo di liquidare e versare periodicamente l’IVA, obbligo di presentare la comunicazione e la dichiarazione IVA, obbligo di presentare i modelli INTRASTAT.

Il Rappresentante Fiscale in Italia di Società Estere, dopo essere stato nominato, deve richiedere il codice fiscale che identifichi il soggetto non residente; la richiesta deve essere indirizzata direttamente al Centro operativo di Pescara, come per procedere con l’identificazione diretta, ai fini IVA.

Dal punto di vista pratico, in funzione della tipologia del soggetto estero (P.F. o Soggetti diversi dalle persone fisiche), si deve utilizzare il modello AA4/8 oppure AA5/6 (allegando Atto costitutivo, Statuto e Visura camerale del soggetto non residente), come previsto dalle direttive dell’Agenzia delle Entrate.

È necessario, infine, aprire un conto corrente, in Italia, in nome del soggetto non residente per permettergli di usufruire dei servizi di Home Banking e/o il servizio dell’Agenzia delle Entrate “F24 online” per versare l’IVA dovuta all’Erario.

Infine, si sottolinea il fatto che la nomina del Rappresentante Fiscale in Italia di Società Estere è alternativa all’identificazione diretta ai fini IVA, in Italia.

                                                                                                                                                       Lo Studio Percivati Commercialisti